Accesso civico

   

Art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare seppur previsto dalla normativa vigente.
L' accesso civico disciplinato dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo n.33 del 2013, è stato modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016 che prevede anche l'accesso Civico Generalizzato, cioè Il diritto all'accesso civico generalizzato riguardante la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.
Pertanto si distinguono due aspetti dell'accesso ai documenti.

  • Accesso Civico Semplice: il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul sito dell'istituto, seppur previsto dalla normativa vigente,  
  • Accesso Civico Generalizzato: Il diritto all'accesso civico generalizzato riguardante la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013. La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
La richiesta  dell'accesso civico semplice oppure di quello generalizzato, può essere redatta utilizzando  gli appositi moduli disponibili nella sezione "Altri Contenuti" - alla voce "Accesso Civico" dell'Amministrazione Trasparente, presente in questo sito web.